Settore agricolo: l’obbligo del codice CUN nelle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha delineato le procedure per l’inserimento del codice identificativo dei prodotti nelle fatture elettroniche, in seguito all’obbligo introdotto dall’articolo 33 della Legge n. 182/2025. Questo obbligo, specificato nel comma 7-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 63/2024, riguarda le fatture elettroniche per i prodotti gestiti dalle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), come stabilito dall’articolo 6-bis del D.L. n. 51/2015. Ogni fattura per tali prodotti dovrà includere un codice identificativo specifico per ciascun prodotto in transazione.

I dati delle transazioni saranno trasmessi in forma aggregata e anonima alle rispettive segreterie tecniche delle CUN. Questo è finalizzato alla creazione di rapporti informativi, come indicato dal comma 2 dell’articolo 6 del regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del 31 marzo 2017, n. 72). Pertanto, il provvedimento chiarisce anche i dettagli del tracciato XML delle fatture ordinarie che devono essere compilate per i prodotti associati a una Commissione unica nazionale, definendo le modalità di compilazione.

Per l’emissione di fatture riguardanti tali prodotti, deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria. Ogni prodotto deve avere un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> compilato come segue:

– Nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere indicato “CUN”.
– Nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere inserito il codice identificativo del prodotto, noto come “codice CUN”, reperibile nell’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto concerne la trasmissione dei dati, le informazioni sulle transazioni saranno inviate alla segreteria tecnica di ciascuna CUN attraverso B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa merci telematica italiana), la quale svolge le funzioni di segreteria per tale processo. I dati comunicati includeranno il codice CUN del prodotto (campo 2.2.1.16.2), l’unità di misura (campo 2.2.1.6), la quantità (campo 2.2.1.5) e il prezzo totale (campo 2.2.1.11). Questi dati saranno aggregati per codice CUN e per unità di misura e saranno trasmessi in forma anonima con frequenza settimanale.

La trasmissione dei dati sarà effettuata in modo sicuro tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Questo approccio mira a garantire precisione e trasparenza nelle operazioni di monitoraggio e reportistica delle transazioni riguardanti prodotti regolati dalle Commissioni Uniche Nazionali, assicurando al contempo la protezione dei dati sensibili.

In sintesi, l’inserimento del codice identificativo nelle fatture rappresenta un passo significativo verso una maggiore tracciabilità e regolamentazione del mercato per i prodotti agricoli in Italia.

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