Il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (art. 165 TUIR) si riferisce alle imposte definitivamente pagate e viene limitato alla porzione di imposta italiana collegata al reddito estero. Questo non è applicabile ai redditi che vengono sottoposti a tassazione sostitutiva in Italia. È possibile utilizzare questo credito per competenza, a condizione che il pagamento all’estero venga effettuato entro i termini di dichiarazione.
Nel contesto del Regno Unito, il periodo fiscale diverso (aprile-aprile) richiede una ricostruzione del reddito basata sull’anno solare italiano. Il principio di cassa viene applicato ai lavori, alle pensioni e agli interessi, mentre per gli affitti vengono presi in considerazione i dati della dichiarazione estera senza una ricostruzione analitica.
Gli interessi vengono tassati con un limite convenzionale del 10%. Le pensioni private sono tassate solo in Italia (senza credito) e il lavoro dipendente è sottoposto a tassazione concorrente.
Il calcolo del credito avviene in base a un criterio proporzionale, distribuendo l’imposta estera in relazione ai redditi collegati all’anno italiano.
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