CPB e regime forfetario: analisi del limite di ricavi aumentato del 50%

La risposta dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2026, n. 87, affronta il tema del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario, analizzando le conseguenze del superamento della soglia di ricavi aumentata del 50%. L’Istante ha applicato il regime forfetario fino al periodo d’imposta 2023 e ha scelto di passare al regime semplificato per opzione nel 2024. Il contribuente ha anche aderito al CPB per i soggetti forfetari, compilando l’apposito quadro del modello Redditi PF 2024. La questione centrale è se, in caso di superamento della soglia di 150.000 euro di compensi nel 2024, possa comunque mantenere gli effetti del CPB.

L’Agenzia chiarisce alcuni punti fondamentali:

  1. Opzione per il regime semplificato: Il passaggio dal regime forfetario a quello semplificato non esclude il contribuente dal CPB, quindi non implica cessazione immediata.

  2. Obbligo al rispetto delle regole: L’Istante, avendo aderito al CPB come soggetto forfetario, è tenuto ad applicarne le relative norme, comprese quelle sulla cessazione.

In particolare, l’Agenzia sottolinea che applicare le soglie previste per i soggetti ISA (indici sintattici di affidabilità fiscale) creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai forfetari che rispettano i requisiti per l’applicazione del regime anche nel 2024.

Secondo l’articolo 32, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. n. 13/2024, il CPB cessa di avere efficacia se il contribuente supera il limite dei ricavi aumentato del 50%. Se un forfetario supera i 100.000 euro ma non oltrepassa i 150.000 euro, esce immediatamente dal regime forfetario, ma gli effetti del CPB rimangono validi. Tuttavia, se si supera la soglia dei 150.000 euro, il CPB decade dal medesimo periodo d’imposta in cui si verifica il superamento.

Nel caso in esame, l’Istante ha previsto un superamento della soglia di 150.000 euro di compensi nel 2024, quindi, in conformità all’articolo 32, comma 1, lettera b-bis, il CPB cessa di avere efficacia per quell’anno.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, pur avendo aderito al CPB come soggetto forfetario, eventuali superamenti delle soglie di ricavi non consentono di mantenere gli effetti del concordato e che tale superamento comporta la cessazione immediata degli effetti del CPB per l’anno in cui si verifica.

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