Il Nuovo Patent Box e la Combinazione con il Credito d’Imposta per la Ricerca e Sviluppo

Regolarizzazione crediti ricerca sviluppo indebiti: riapertura termini e modalità riversamento

Il documento dell’Agenzia delle entrate, risposta n. 102 del 2 aprile 2026, fornisce chiarimenti riguardanti il Nuovo Patent Box e la restituzione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S).

L’Istante, una PMI innovativa, ha sviluppato una piattaforma software registrata presso la SIAE come “software protetto da copyright”. Ha già beneficiato del credito d’imposta R&S per i costi di creazione del software e ora desidera optare per il Nuovo Patent Box, avvalendosi del meccanismo premiale previsto dall’articolo 6, comma 10-bis del D.L. n. 146/2021. Questo meccanismo prevede una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per la creazione del bene immateriale fino all’ottavo periodo d’imposta precedente alla registrazione della privativa.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente abbia già usufruito del credito d’imposta R&S per gli stessi costi, è obbligato a “netizzare” la base di calcolo del credito. Ciò significa che le spese maggiorate del 110% devono essere considerate al netto delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive che derivano dalla maggiorazione stessa. In caso di restituzione del credito già utilizzato, questa avviene senza sanzioni o interessi.

L’Agenzia delle entrate chiarisce anche che il contribuente deve effettuare la restituzione tramite modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo e l’anno di riferimento indicati in fase di fruizione in compensazione, ma riportando l’ammontare tra gli importi da versare. La restituzione deve essere effettuata nel periodo d’imposta in cui avviene la variazione in diminuzione, indipendentemente dal risultato fiscale di quel periodo.

È importante notare che l’agevolazione partecipa alla determinazione della perdita fiscale secondo l’articolo 84 del TUIR. Tuttavia, l’obbligo di restituzione non è posticipato all’effettivo utilizzo della perdita. La scadenza per il versamento della restituzione è fissata al 30 giugno 2026, coincidente con il termine per il saldo IRES dell’anno 2025.

In aggiunta, sebbene non sia possibile il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, l’Istante è comunque obbligato a restituire il credito R&S per la parte che si riferisce alla variazione in diminuzione IRAP, indipendentemente dalla fruizione concreta del beneficio. Questo aspetto evidenzia l’importanza di seguire correttamente le indicazioni normative per evitare problematiche legate alla restituzione dei crediti in futuro.

In sintesi, l’intenzione dell’Agenzia delle entrate è quella di fornire un quadro chiaro per le PMI che desiderano beneficiare del Nuovo Patent Box e gestire correttamente il credito d’imposta R&S, enfatizzando la necessità di un approccio ponderato riguardo alla restituzione e al calcolo dei crediti innovativi.

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