Nella risposta n. 95 del 1° aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il costo del personale a tempo indeterminato assunto in Italia è deducibile per l’IRAP, anche se l’attività lavorativa viene svolta all’estero, a condizione che non ci sia una stabile organizzazione estera. La questione riguarda una società residente che opera all’estero senza sedi o filiali estere.
Se non esiste un’organizzazione stabile, tutto il valore della produzione netta risulta imponibile in Italia, pertanto non si applicano i criteri di distribuzione territoriale previsti dal decreto IRAP. In questo scenario, si applica l’articolo 11, comma 4-octies, del D.lgs. n. 446/1997, che consente la deduzione generale del costo del lavoro a tempo indeterminato.
Secondo l’Agenzia, non è importante dove viene fornita la prestazione, purché il costo sia correlato all’attività produttiva imponibile del soggetto residente. Quindi, il luogo in cui viene eseguito il lavoro non ha rilevanza autonoma, a condizione che il costo sia legato all’attività produttiva imponibile del residente.
Queste indicazioni forniscono un chiarimento importante per le società residenti in Italia che operano all’estero, confermando che non dovranno essere applicati i criteri di distribuzione territoriale se non esiste una stabile organizzazione estera. Invece, tutto il valore della produzione netta sarà imponibile in Italia e il costo del personale a tempo indeterminato sarà deducibile, indipendentemente dal luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa.

