La sentenza n. 8124/2026 della Corte di Cassazione ha chiarito che l’elevato costo di una sponsorizzazione non è motivo sufficiente per negarne la deducibilità fiscale. Il principio fondamentale stabilito è che la pertinenza di un costo deve essere valutata in termini qualitativi, non quantitativi. Questo significa che le spese possono essere dedotte se sono collegate all’attività d’impresa, anche solo potenzialmente, senza necessità di dimostrare un profitto immediato.
L’Agenzia delle Entrate non può automaticamente ricondurre tali costi a spese di rappresentanza basandosi su un’elevata spesa o un alto importo. Solo quando è evidente un’estrema e irragionevole sproporzione, che esclude ogni finalità di promozione, la deducibilità può essere contestata.
Questa decisione rafforza la posizione del contribuente, riducendo il potere discrezionale dell’Amministrazione. È tuttavia essenziale fornire documentazione che dimostri la funzione promozionale della spesa e il suo collegamento con l’attività aziendale. Rispetto alla funzione del codice di script di Facebook fornito, identificato come ‘facebook-jssdk’, esso consente l’integrazione di vari servizi di Facebook all’interno di un sito web, ma non ha nessuna pertinenza con il contenuto appena descritto.

