A partire dal 2026, il calendario delle certificazioni uniche subirà delle modifiche: per i redditi di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni non occasionali, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata entro il 30 aprile, con riferimento al periodo d’imposta 2025. Tuttavia, per quanto riguarda le provvigioni, si mantiene un principio fondamentale: le imprese agricole individuali non assumono la qualifica di sostituto d’imposta.
Pertanto, queste imprese non sono obbligate a applicare ritenute, a certificare i compensi o a presentare il modello 770. Questa esclusione si applica alle attività agricole vere e proprie, ovvero quelle che rientrano nell’articolo 2135 del codice civile, incluso le attività agricole connesse, a patto che sia rispettato il criterio della prevalenza.
Nel caso in cui l’attività perdesse i requisiti di connessione agricola e assuma carattere commerciale, tornerebbero in vigore gli obblighi ordinari. Sono inoltre escluse dalla ritenuta certi tipi di provvigioni ricevute da mediatori, rappresentanti e commissionari che operano in settori agricoli, ittici e zootecnici specifici.
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Nel complesso, queste modifiche implicano che le imprese agricole individuali rispettino determinate condizioni per mantenere l’esenzione da certi obblighi di tassazione. Allo stesso tempo, è stato ribadito che alcuni professionisti in specifici settori continuano a essere esclusi da certe ritenute.

