L’Ordinanza n. 8845 del 8 aprile 2026 della Cassazione ha fornito chiarimenti sul visto di conformità “leggero”, dei suoi controllo e delle sue verifiche. Emerge che non si tratta di un semplice controllo formale. Al contrario, richiede un’analisi effettiva, un’ispezione della corrispondenza tra le informazioni dichiarate e la documentazione correlata. La questione si riferiva a un commercialista che aveva rilasciato il visto di conformità su una dichiarazione IVA che comprendeva un credito inesistente. Questo credito era stato poi utilizzato come compensazione per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.
La Corte ha stabilito che il professionista, certificando falsamente tale credito, ha avallato e alimentato una frode fiscale. Pertanto, il professionista può essere ritenuto responsabile, insieme all’evasore fiscale, del mancato pagamento del tributo. In sostanza, il professionista può essere chiamato a rispondere in solido del tributo evaso.
La decisione fa riferimento a varie leggi e articoli: l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 241/1997, l’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 164/1999 e l’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile. La sentenza sottolinea anche che è possibile applicare sia la sanzione che l’indennità di mora. Inoltre, afferma che una sentenza penale non ha automaticamente un effetto vincolante nel procedimento tributario.
Infine, ci sono riferimenti a un codice di Facebook. Questo è probabilmente collegato alla funzionalità dei social media sul sito web o alla piattaforma sulla quale è avvenuta la discussione di questo argomento.

