Visto di conformità “leggero”: il commercialista risponde per il credito IVA inesistente

La recente ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026 della Cassazione ha stabilito che il visto di conformità “leggero” non è solo un controllo formale, ma necessita anche di verifiche di fondo sulla corrispondenza tra ciò che è dichiarato e la documentazione presentata. La questione è stata sollevata da un commercialista che aveva affermato un credito IVA che in seguito è risultato inesistente, utilizzato come compensazione in un caso di frode legato all’accisa sui prodotti energetici.

Secondo la Corte, il professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità ha il dovere di verificare se il credito dichiarato effettivamente esiste. Qualora il professionista ometta questi controlli, questo comportamento è in violazione all’obbligo di diligenza qualificata e può comportare una responsabilità personale, non solo a livello sanzionatorio, ma anche come co-obbligato solidale nel pagamento del tributo, se la sua azione ha contribuito al compimento dell’atto illecito.

La Cassazione ha ulteriormente definito che l’indennità di mora e la sanzione possono essere applicate cumulativamente. Inoltre, nel contesto del processo tributario, un giudicato penale ha valore solo come elemento probatorio.

Il codice incorporato riguarda l’interazione con Facebook e non si riferisce al contenuto del testo precedente. Pertanto, non può essere riassunto.

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