L’ordinanza n.11215 del 27 aprile 2026, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il principio secondo cui il diritto a beneficiare di agevolazioni contributive è strettamente legato alla regolarità costante dei versamenti del datore di lavoro.
Il caso specifico riguardava la richiesta dell’Inps di recupero delle agevolazioni concesse per un periodo in cui il datore di lavoro non aveva in regola il Durc interno. La Corte ha sostenuto che la regolarità del Durc non è un mero aspetto formale, ma una condizione indispensabile prevista dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Pertanto, anche se l’Inps non avesse segnalato l’irregolarità, le differenze contributive dovute rimangono esigibili. Inoltre, la Corte ha affermato che la regolarizzazione effettuata oltre il termine stabilito di quindici giorni dall’invito non comporta un effetto retroattivo e, di conseguenza, non permette la conservazione delle agevolazioni precedentemente usufruite.
La sentenza ha quindi stabilito il recupero delle somme non versate e la reiezione del ricorso presentato dal contribuente. Nel complesso, questa decisione ribadisce l’importanza della conformità delle pratiche contributive e il rispetto dei termini stabiliti dalla legge, indipendentemente da eventuali errori o mancanze da parte dell’Inps.
Termina qui il resoconto dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione. Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, si consiglia di consultare direttamente i documenti ufficiali della Corte.

