La circolare 17 del 29 aprile 2026, emessa dall’INAIL, apporta aggiornamenti riguardo le direttive operative relative alla certificazione degli infortuni sul lavoro e al rientro del lavoratore. Il cambiamento principale attiene alla conclusione della prognosi: nel caso in cui l’impiegato ritorni a lavoro alla fine naturale del periodo di inabilità temporanea assoluta, non è più necessario fornire una certificazione medica finale. In mancanza di proroghe o certificati di prosecuzione dell’inabilità, questa si conclude automaticamente nel giorno finale indicato nel certificato già presentato. La circolare sottolinea l’importanza dell’uso del Modello 1SS, trasmesso via telematica dal medico o dal centro sanitario. Sono previste distinzioni tra il primo certificato, il certificato di proseguimento, il certificato conclusivo e il certificato di riammissione temporanea. Quest’ultimo risulta particolarmente utile nei casi di recidiva o peggioramento. I certificati devono includere dati sull’impiegato, l’evento, la diagnosi, la prognosi e la durata dell’inabilità. L’obiettivo ultimo è semplificare le procedure burocratiche e potenziare l’uso della gestione digitale dei documenti.

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Plusvalenze su beni strumentali: dal 2026 fine alla rateizzazione generalizzata
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