Il regime PEX permette alle entità IRES di esentare il 95% dei guadagni ottenuti dalla vendita di partecipazioni, a patto che siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 87 del TUIR. Nel 2026, la legge finanziaria aveva stabilito dei limiti minimi dimensionali, corrispondenti al 5% della partecipazione o a un valore fiscale di almeno 500.000 euro e li aveva estesi anche ai dividendi. Tuttavia, un successivo correttivo fiscale ha annullato retroattivamente tali restrizioni, reintroducendo le regole precedentemente in vigore.
La verifica dei requisiti tradizionalmente richiesti rimane quindi molto rilevante, in particolare la necessità che la partecipata eserciti effettivamente un’attività commerciale. La Cassazione e l’Agenzia delle Entrate hanno precisato che le sole attività preparatorie, le autorizzazioni o la gestione statica di asset non sono sufficienti: è necessario un esercizio effettivo, costante e non interrotto dell’attività imprenditoriale per l’intero periodo richiesto.
Se non c’è effettiva attività produttiva, il regime PEX non può essere applicato. Tuttavia, il successivo pezzo di codice riguardante il collegamento con Facebook non ha alcun riferimento o rilevanza in quanto tale e sembra essere un’inclusione errata nel contenuto originale.

