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Forniti gli importi dovuti per l’anno in corso (INPS, circolare 18 giugno 2026, n. 67).
L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per il 2026, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.
In particolare, per l’anno in corso il reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026, è stato fissato nella misura pari a 66,86 euro. Inoltre, le aliquote di finanziamento e di computo da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali restano confermate nella misura del 24,00%, già stabilita a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione in relazione all’ubicazione dell’azienda, né all’età anagrafica del soggetto obbligato. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4 della Legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al primo comma dell’articolo 17 della Legge n. 160/1975, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2026 il contributo è pari a 0,81 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Inoltre, continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2026, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15 della Legge n. 449/1997, che consentono ai lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione presso le gestioni dell’INPS, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Infine, nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2026 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
Maternità
Per il 2026 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 151/2001.
Contribuzione INAIL
Per l’anno 2026 la misura delle quote capitarie annue del contributo di cui all’articolo 4 della Legge n. 852/1973, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è variata come di seguito specificato:
Contribuzione
Misura
Assicurazione INAIL in agricoltura zone normali
650,00 euro
Assicurazione INAIL in agricoltura zone svantaggiate o montane
450,12 euro
Il procedimento di adozione delle nuove quote capitarie annuali sopra indicate è stato perfezionato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato in data 1° aprile 2026. Con l’introduzione della nuova misura della contribuzione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cessa, conseguentemente, di trovare applicazione la riduzione della medesima contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013.
Territori montani e zone svantaggiate
Per individuare le aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973, per i territori montani, e all’articolo 15 della Legge n. 984/1977, per le zone agricole svantaggiate.
Le modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2026, il 16 settembre 2026, il 16 novembre 2026 e il 18 gennaio 2027.

