rewrite this title Lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo: chiarimenti INPS

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Per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 prevede il beneficio dell’anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia o, in alternativa, l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini della determinazione dell’importo della pensione (cfr. la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, par. 8). Il beneficio deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia (INPS – Messaggio 26 giugno 2026, n. 2124).
Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile (comma 10, articolo 1, Legge n. 222/1984).
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo la trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia opera alternativamente:
a) al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese per l’anno 2027, 67 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita), in presenza di almeno venti anni di contribuzione e di un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), annualmente rivalutato;
b) al compimento di 71 anni di età per il biennio 2025-2026, 71 anni e 1 mese per l’anno 2027, 71 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione, la trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia opera al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese per l’anno 2027, 67 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita), in presenza di almeno venti anni di contribuzione.
Al riguardo, l’INPS chiarisce che la facoltà di opzione può essere esercitata durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, stante la natura pensionistica dello stesso. Pertanto, la predetta facoltà è preclusa in sede di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.
Per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 prevede il beneficio dell’anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia o, in alternativa, l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini della determinazione dell’importo della pensione (cfr. la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, par. 8). Il beneficio deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia.
Tenuto conto che l’assegno ordinario d’invalidità liquidato nel sistema contributivo è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, la lavoratrice che intende ottenere il beneficio  deve presentare apposita istanza entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza tenere conto del riconoscimento del predetto beneficio. Nell’attesa del completamento delle implementazioni procedurali, l’istanza per il riconoscimento del beneficio in argomento può essere presentata attraverso la domanda di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, indicando nelle note la tipologia di beneficio richiesto e il numero dei figli.
Nei casi in cui, per effetto del riconoscimento del beneficio, la decorrenza della pensione di vecchiaia venga retrodatata per un periodo già interessato dall’erogazione dell’AOI, lo stesso deve essere revocato dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. In tali circostanze, le rate già corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità devono essere compensate con le somme spettanti a titolo di pensione di vecchiaia per il medesimo periodo, con la liquidazione in favore dell’interessata dell’eventuale differenza a credito.
In assenza della domanda presentata nei termini sopra specificati, il beneficio in argomento non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia né in sede di ricostituzione del trattamento pensionistico.
 
 

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