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Il diritto alla quattordicesima matura attraverso ratei mensili, generalmente pari a un dodicesimo per ogni mese utile di servizio. Sono considerate utili alla maturazione ferie, festività, maternità obbligatoria, malattia entro i limiti contrattuali, infortunio e CIG a orario ridotto. Al contrario, congedo parentale, aspettative non retribuite, sciopero, assenze ingiustificate e CIG a zero ore normalmente non producono ratei. L’importo viene determinato sulla base della retribuzione in vigore al momento dell’erogazione e comprende gli elementi retributivi continuativi come minimo tabellare, scatti e superminimi. La quattordicesima è interamente imponibile ai fini fiscali e contributivi. Particolare attenzione va prestata ai rapporti part-time, alle variazioni di orario e ai casi di cessazione del rapporto, nei quali occorre procedere al corretto riproporzionamento dei ratei maturati.
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