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La C.G.T. di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 732/2026, ha confermato che la cartella derivante da controllo automatizzato può essere notificata senza il preventivo avviso bonario quando riguarda tributi dichiarati e non versati. La comunicazione è necessaria soltanto in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, per consentire al contribuente di fornire chiarimenti o documenti. Il principio assume però una diversa portata nel concordato preventivo biennale. In base all’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2025, l’omesso versamento determina la decadenza dal CPB solo se il contribuente non paga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo automatizzato. Occorre quindi distinguere i due piani: la cartella può essere valida anche senza avviso bonario, mentre la perdita degli effetti del concordato richiede la ricezione della comunicazione e l’inutile decorso del termine concesso per regolarizzare il debito.
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