rewrite this title Decreto MIMIT: sostegno alla scoperta imprenditoriale e alla valorizzazione progetti di ricerca e sviluppo in Italian

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Il MIMIT ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 23 giugno 2026, un nuovo decreto che disciplina l’attivazione di un intervento agevolativo a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027), finalizzato al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica.
Il decreto dispone lo stanziamento di complessivi euro 505.801.524,89, derivanti da economie del Fondo rotativo per la crescita sostenibile, dal Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e dalla Priorità 1 del PN RIC 2021-2027.
 
Ai sensi del Codice degli incentivi, è prevista una riserva del 60% per i progetti proposti da PMI e reti di imprese, con una ulteriore sottoriserva del 25% specificamente destinata a micro e piccole imprese. Una quota pari al 2% delle risorse complessive è accantonata per il finanziamento dello strumento di garanzia a copertura del rischio legato alle anticipazioni.
 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3), del codice civile, comprese le imprese artigiane, le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale e i Centri di ricerca.
Possono partecipare come soggetti co-proponenti le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, gli Organismi di ricerca e le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese beneficiarie.
 
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa secondo una delle seguenti modalità:

progetto congiunto tra un massimo di tre soggetti proponenti, con almeno una PMI, ciascun partecipante tenuto a sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili e con un contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione che disciplini competenze, costi, proprietà e utilizzo dei risultati, individuando un’impresa capofila mandataria;
progetto presentato da una PMI o da una piccola impresa a media capitalizzazione come soggetto singolo, con il coinvolgimento di uno o più soggetti esterni e indipendenti che forniscano servizi di ricerca, consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale per un valore pari ad almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali, non essere imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER, adottare la contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati (o due dichiarazioni dei redditi per imprese individuali e società di persone), non aver ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili senza averli restituiti, essere in regola con la restituzione di somme dovute per revoche di agevolazioni del Ministero e dimostrare un’adeguata capacità di rimborso del finanziamento agevolato mediante un valore dell’indicatore A.3.i almeno pari a 0,8.
 
Gli Organismi di ricerca devono possedere, ove compatibili con la propria forma giuridica, gli stessi requisiti previsti per le imprese, ad eccezione dell’obbligo dei due bilanci approvati e della capacità di rimborso.
 
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti nei cui confronti siano state applicate sanzioni interdittive o altri divieti di contrarre con la pubblica amministrazione, i cui rappresentanti legali o amministratori siano stati condannati per reati che comportano l’esclusione dagli appalti pubblici, che non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC), nei cui confronti ricorrano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia, che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipula delle polizze assicurative previste dalla legge, che siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza per delocalizzazione o cessazione dell’attività nei termini previsti e che si trovino in altre condizioni che impediscono di beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.
 
Le iniziative devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate a nuovi prodotti o processi (o al loro notevole miglioramento) attraverso l’impiego delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs): materiali avanzati, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale.
I progetti devono essere realizzati in unità locali ubicate nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), presentare costi ammissibili compresi tra 1 e 5 milioni di euro, avere una durata tra 18 e 36 mesi e rispettare rigorosamente il principio DNSH (Do No Significant Harm).
 
Il sostegno finanziario è concesso in forma combinata: un finanziamento agevolato pari al 40% dei costi ammissibili (senza garanzie, tasso pari al 20% del tasso di riferimento, durata fino a 8 anni oltre preammortamento) e un contributo diretto alla spesa la cui entità nominale è modulata in base alla dimensione dell’impresa (40% per le piccole, 35% per le medie, 30% per le grandi). Per gli Organismi di ricerca, l’agevolazione è esclusivamente in forma di contributo diretto alla spesa (60% per ricerca industriale, 40% per sviluppo sperimentale). È tassativamente vietato il doppio finanziamento e il cumulo con altre agevolazioni pubbliche incompatibili.
 
Le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Gli stessi provvedimenti disciplinano anche i criteri di valutazione, i punteggi, le soglie minime, gli eventuali punteggi aggiuntivi (rating di legalità e certificazione della parità di genere), le condizioni di ammissibilità, la verifica del principio DNSH, gli indicatori di impatto, le modalità di erogazione, la rendicontazione dei costi e gli oneri informativi.
 
Ciascun soggetto, sia in forma singola sia congiunta, può presentare una sola domanda di agevolazione, mentre gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti con propri istituti, dipartimenti o altre unità organizzative dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.
La domanda deve essere corredata, in particolare, dalla scheda tecnica del soggetto proponente, dal piano di sviluppo del progetto e, nei progetti congiunti, dal contratto di collaborazione. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
 
L’istruttoria delle domande è svolta dal Soggetto gestore secondo la graduatoria formata in base ai punteggi attribuiti ai progetti; l’ordine cronologico di presentazione non comporta vantaggi o penalizzazioni. In caso di parità di punteggio prevale il progetto con il minor costo.
Nel corso dell’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica sono valutati: le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e l’ammissibilità del soggetto proponente; la coerenza del progetto con le finalità del decreto; il rispetto del principio DNSH; la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto; la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi ammissibili, nonché la disponibilità delle risorse finanziarie.
Le condizioni minime di ammissibilità sono valutate secondo i criteri previsti nell’allegato n. 2. Il progetto è dichiarato non ammissibile qualora non siano rispettati i requisiti previsti, il costo ammissibile scenda sotto la soglia minima o si verifichi una riduzione delle spese ammissibili superiore al 20%, nonché quando, nei progetti congiunti, la quota di partecipazione di un soggetto o l’importo delle collaborazioni scendano al di sotto del 10% dei costi complessivi ammissibili.
 
Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Soggetto gestore trasmette al Ministero le risultanze istruttorie. In caso di esito positivo, il Ministero invita il soggetto proponente a presentare, entro 15 giorni, la documentazione necessaria per il decreto di concessione; in caso di esito negativo comunica i motivi del mancato accoglimento della domanda.
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, effettuate le verifiche previste, il Ministero adotta il decreto di concessione, che indica le spese e i costi ammissibili, la tipologia e l’ammontare delle agevolazioni, il Codice Unico di Progetto, gli impegni del beneficiario, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato e le condizioni di revoca.
 
Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore sulla base delle richieste per stato di avanzamento del progetto, fino a un massimo di cinque erogazioni, oltre al saldo finale. Le richieste devono essere presentate secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi, che definiscono anche gli schemi di richiesta e i criteri per la rendicontazione dei costi ammissibili. in Italian

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