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Con la sentenza n. 27666/2026, la Cassazione ha chiarito che la mancata esibizione delle fatture durante una verifica fiscale non integra automaticamente il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Per applicare l’articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000 occorre dimostrare l’effettiva sottrazione o distruzione dei documenti, la conseguente impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari e il dolo specifico di evasione. Nel caso esaminato, relativo a trenta fatture attive, la Guardia di Finanza era riuscita ad accertarne l’esistenza attraverso banche dati e controlli incrociati. La Corte d’appello aveva fatto coincidere automaticamente la mancata consegna con l’occultamento, senza indicare quali dati fiscali non fossero concretamente ricostruibili né gli elementi comprovanti la finalità evasiva. La Cassazione ha quindi annullato la condanna con rinvio. Il nuovo giudizio dovrà distinguere l’occultamento penalmente rilevante da un semplice disordine o da un’irregolarità nella conservazione contabile.
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