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Secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente che esce dal regime forfettario e vi rientra successivamente non può continuare ad applicare l’aliquota agevolata del 5%, anche se il rientro avviene entro il quinquennio dall’avvio dell’attività. L’Amministrazione ritiene infatti venuto meno il requisito della novità, poiché l’attività è stata esercitata nei tre anni precedenti. Questa lettura, tuttavia, solleva dubbi: la legge verifica i requisiti all’inizio dell’attività e non prevede né l’obbligo di permanenza continuativa nel regime né la decadenza definitiva dal beneficio in caso di uscita temporanea. L’aliquota start-up resta infatti collegata all’avvio dell’attività, mentre l’accesso al forfettario è valutato annualmente. In assenza di chiarimenti favorevoli e di precedenti giurisprudenziali consolidati, l’applicazione del 5% dopo il rientro espone però il contribuente a recuperi d’imposta, sanzioni e interessi. Per questo motivo, sul piano prudenziale, è consigliabile applicare l’aliquota ordinaria del 15% negli anni successivi al rientro nel regime forfettario, valutando attentamente il rischio fiscale.
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Summarize in Italian this content to 750 words Secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente che esce dal regime forfettario e
