rewrite this title Licenziamento via e-mail ordinaria valido se arriva al lavoratore – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words
Con l’ordinanza n. 13731/2026, la Cassazione ha confermato la validità del licenziamento comunicato tramite e-mail ordinaria, quando l’atto scritto sia effettivamente giunto a conoscenza del lavoratore. Secondo la Corte, il requisito essenziale previsto dall’articolo 2 della legge n. 604/1966 è la forma scritta del recesso, mentre le modalità di invio indicate dal CCNL, come PEC o raccomandata, riguardano solo la fase di trasmissione. La violazione di tali modalità non comporta quindi l’inefficacia del licenziamento, salvo che la clausola collettiva preveda espressamente una forma convenzionale a pena di validità. Nel caso esaminato, il recesso è stato ritenuto legittimo anche sotto il profilo sostanziale, essendo fondato su addebiti disciplinari accertati. Irrilevante, inoltre, la questione relativa alla prova del possesso di una PEC da parte del lavoratore.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto