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Dal 1° gennaio 2027 la disciplina fiscale dei proventi illeciti sarà collocata direttamente nel nuovo TUIR. Il D.Lgs. n. 117/2026 prevede che i proventi derivanti da fatti, atti o attività illeciti, civili, penali o amministrativi, se non sottoposti a sequestro o confisca penale, siano ricondotti alle categorie reddituali dell’articolo 6. La novità non introduce una nuova tassazione, già prevista dall’articolo 14 della Legge n. 537/1993, ma razionalizza la disciplina all’interno del Testo unico. Il reddito dovrà essere qualificato in base alla propria natura e determinato secondo le regole della categoria di appartenenza, ad esempio reddito d’impresa, lavoro autonomo o redditi di capitale. Solo se non classificabile nelle categorie tipiche, il provento sarà trattato come reddito diverso. Sequestro e confisca penale restano il limite all’applicazione della disciplina fiscale.
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