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L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa al solo fine di variare la destinazione di un credito da rimborso a cessione (Agenzia delle entrate, risposta 16 luglio 2026, n. 147).
La società Istante, in qualità di soggetto consolidante del proprio gruppo fiscale, riferisce di aver presentato il modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2024 (CNM), relativo al periodo d’imposta 2023, da cui è emersa un’eccedenza IRES a credito, originariamente indicata come credito disponibile e in compensazione. Successivamente, l’Istante ha presentato una dichiarazione integrativa per indicare che una parte del credito era stata ceduta ai sensi dell’articolo 43-ter del d.P.R. n. 602/1973, con indicazione dell’importo residuo a rimborso. Coerentemente, tale credito residuo non è stato riportato nel modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2025 poiché destinato a rimborso. L’Istante intende presentare una seconda dichiarazione integrativa del modello CNM 2024 per variare la destinazione del residuo da rimborso a credito ceduto in favore della stessa società e una dichiarazione integrativa del proprio Modello Redditi SC per recepire tale credito nella sezione dei crediti ricevuti del quadro RK, al fine di utilizzarlo in compensazione.
A questo proposito, la società pone tre quesiti, chiedendo innanzitutto se sia ammissibile presentare una dichiarazione integrativa al solo fine di variare la destinazione del credito IRES da richiesta di rimborso a cessione, senza modificare l’ammontare del credito. In secondo luogo, chiede se tale facoltà non debba sottostare alla regola dei centoventi giorni prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322/1998, che disciplina il cambio da rimborso a compensazione. Infine, in caso di risposta affermativa, chiede se sia possibile escludere l’applicazione della limitazione temporale del comma 8-bis del medesimo articolo, consentendo alla cessionaria di compensare immediatamente anche i debiti maturati in precedenti esercizi.
Al riguardo, l’Agenzia analizza il quadro normativo dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. Il vigente comma 8 consente di presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento esclusivamente per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito o credito. Il successivo comma 8-ter dispone invece che le dichiarazioni possono essere integrate per modificare l’originaria richiesta di rimborso esclusivamente per la scelta della compensazione, a condizione che la dichiarazione integrativa venga presentata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e che il rimborso non sia stato già erogato.
Al di fuori di tali ipotesi normativamente disciplinate, l’Agenzia chiarisce che resta esclusa la possibilità di integrare la dichiarazione originaria. La prassi costante stabilisce che la dichiarazione integrativa serve a correggere errori od omissioni di elementi funzionali alla determinazione del reddito e dell’imposta, e non a modificare scelte rivelatesi a posteriori meno favorevoli (cd. ripensamento), non ravvisandosi in questo caso un errore essenziale della volontà.
Riguardo al quesito specifico, l’Agenzia delle entrate ritiene che la modifica da rimborso a cessione infragruppo non sia riconducibile ad alcuna delle fattispecie previste dalla legge. Infatti, non si tratta dell’emendazione di un errore dichiarativo ai sensi del comma 8, e d’altro canto il comma 8-ter limita espressamente la modifica della scelta della destinazione del credito esclusivamente da rimborso a compensazione. Di conseguenza, la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa richiesta viene esclusa e i successivi quesiti formulati dall’Istante sono considerati assorbiti. in Italian

