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L’Agenzia delle entrate affronta il tema del regime fiscale applicabile al rimborso delle spese di ricovero in residenza sanitaria assistenziale (RSA) per un genitore non convivente, sostenute da un lavoratore dipendente nell’ambito di un piano di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 14 agosto 2026, n. 163).
L’Istante, un lavoratore dipendente, chiede se il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre (non convivente e stabilmente ospitata in una RSA) possa beneficiare del regime fiscale di favore previsto dal piano di welfare aziendale e da quale momento temporale trovi applicazione la relativa disciplina. La richiesta nasce dalle indicazioni del provider del welfare che segnalava la necessità del requisito della convivenza a seguito delle modifiche all’articolo 12 del TUIR apportate dal D.Lgs. n. 192/2025.
In risposta, l’Agenzia delle entrate richiama la regola generale del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricordando come la successiva lettera f-ter) del comma 2 introduca una specifica deroga. Tale disposizione prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente le somme ed erogazioni fornite dal datore di lavoro per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12.
Il D.Lgs. n. 192/2025 ha modificato l’art. 12, comma 4-ter, del TUIR a decorrere dal 2025, richiedendo per gli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. (tra cui i genitori) il requisito della convivenza con il contribuente (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari) per l’applicazione delle norme fiscali sui familiari.
Il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR è stato successivamente modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ripristinando, sostanzialmente, le condizioni previgenti le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2025.
La norma attualmente prevede che, per effetto delle modifiche, qualora le norme richiamino genericamente le persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, il riferimento è effettuato, tra gli altri, alle persone elencate nell’articolo 433 del codice civile senza ulteriori condizioni. In sostanza, i requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria vanno verificati, contestualmente alla situazione reddituale del familiare (ovvero possedere un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nel comma 2 dell’articolo 12, pari a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), solo quando altre disposizioni fanno riferimento agli “altri familiari” indicati nell’articolo 433 del codice civile “fiscalmente a carico”.
A tale scopo, per quanto concerne la decorrenza temporale, il comma 3 dell’articolo 1 del citato D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che le modifiche apportate al comma 4-ter si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025.
Pertanto, nel caso di specie, il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per le spese di RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente dell’Istante (ex art. 51, comma 2, lett. f-ter, del TUIR), con applicazione a partire dal periodo d’imposta 2025. in Italian

