rewrite this title CCNL Enti previdenziali privati: siglata la preintesa

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Rafforzate le tutele per la conciliazione tra vita privata e lavorativa
Si è conclusa la trattativa per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dedicato al personale degli enti di previdenza e assistenza privati. L’ipotesi di intesa siglata in data 29 luglio 2026 introduce importanti novità sul piano salariale, rafforza le tutele per la conciliazione tra vita privata e lavorativa, limita l’uso del lavoro flessibile e aggiorna le regole sulla rappresentatività sindacale.
Per questo ciclo negoziale si è scelta una durata quadriennale per il periodo 2025-2028, una soluzione adottata per riassorbire il forte ritardo di 18 mesi con cui è stato dato avvio al tavolo delle trattative rispetto alla naturale scadenza del contratto precedente. Sul piano economico, la novità di maggior rilievo è l’istituzione della quattordicesima mensilità, che diventa parte integrante della retribuzione tabellare. A protezione del potere d’acquisto dei lavoratori è stata inserita una clausola di salvaguardia basata su un meccanismo semi-automatico operativo dal primo gennaio 2027. Qualora si verifichi uno scostamento tra l’IPCA NEI programmato e l’IPCA NEI consolidato, l’adeguamento e il riconoscimento dei relativi arretrati avverranno automaticamente fino a un limite del 50%. Superata tale soglia, le Parti si impegnano a riaprire la discussione per individuare ulteriori iniziative a tutela delle retribuzioni. Il pacchetto economico include anche un potenziamento del welfare contrattuale, mediante il riconoscimento di un contributo dell’1% per il 2027 e di un ulteriore 1% per il 2028, calcolato sulle retribuzioni vigenti pro-tempore.
Molto rilevante è l’intervento in materia di conciliazione tra vita lavorativa e privata. Il contratto disciplina in modo organico il lavoro agile, stabilendo una corsia preferenziale per le categorie di lavoratori più fragili, quali i beneficiari della L. 104 o i genitori con figli di età inferiore a 14 anni, mentre la regolamentazione sul buono pasto viene espressamente demandata alla contrattazione decentrata. In tema di assenze e congedi, la retribuzione per i primi tre mesi di congedo parentale viene portata al 100%. Vengono inoltre riconosciuti 10 giorni di permesso retribuito per le procedure di fecondazione assistita, una misura estesa ora anche al lavoratore oltre che alla lavoratrice. Nel calcolo delle assenze per la quantificazione del Premio Aziendale di Risultato, non costituiranno penalizzazione i permessi ex L. 104, la maternità obbligatoria e l’astensione anticipata per gravidanza a rischio. Infine, riguardo alla gestione del periodo di ferie, per specifiche esigenze lavorative od organizzative sarà possibile prevedere termini differenti previo accordo a livello aziendale.
Nell’ottica di contrastare la precarietà, l’accordo fissa un tetto massimo del 5% complessivo per l’impiego del lavoro intermittente e della somministrazione di lavoro. Sul fronte della disciplina aziendale, il sistema sanzionatorio viene revisionato per rispondere al principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione irrogata, prevedendo l’inserimento di un ulteriore passaggio procedurale a maggior tutela del lavoratore.
In prospettiva futura, le Parti hanno convenuto l’istituzione di un tavolo tecnico per la riforma e il riordino delle declaratorie del personale. I lavori prenderanno il via a gennaio 2027 e dovranno concludersi obbligatoriamente entro la fine dello stesso anno, garantendo così tempi utili per impostare il successivo rinnovo contrattuale.

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