rewrite this title CIPL Agricoltura Impiegati Brescia: incremento delle retribuzioni del 5,4%

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Con il rinnovo del contratto l’indennità di funzione sale a 115,00 euro
Il 29 luglio 2026, a Brescia, si è stipulato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro riservato ai quadri e agli impiegati agricoli del territorio bresciano. La trattativa ha visto la partecipazione dell’Unione Provinciale Agricoltori Confagricoltura Brescia, della Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, della Confederazione Italiana Agricoltori Est Lombardia Brescia, affiancate sul fronte sindacale da Confederdia BS, Flai-Cgil BS, Fai-Cisl BS e Uila Uil Territoriale BS-CR. 
L’accordo fissa la decorrenza della nuova disciplina territoriale dal 1° gennaio 2026, prevedendone la scadenza al 31 dicembre 2029, fatti salvi i singoli termini specifici fissati per alcune clausole. Sul fronte economico e degli inquadramenti, l’intesa introduce una specifica regolamentazione per lo stipendio d’ingresso dedicato al personale al primo impiego assunto dal 1° luglio 2026. Per questi lavoratori, inseriti nella terza o nella sesta categoria, la retribuzione complessiva per i primi 9 mesi di rapporto sarà proporzionata in ragione dei tre trimestri di durata: la misura sarà pari al 70% del parametro tabellare per il primo trimestre, salendo all’80% nel secondo per poi raggiungere il 90% nel terzo. Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2026 si segnala il significativo adeguamento delle retribuzioni tabellari vigenti al 31 dicembre 2025, che incrementano del 5,4%. Nella medesima data scattano inoltre l’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante alla categoria dei quadri, ridefinita in 115,00 euro mensili da corrispondere per quattordici mensilità, e la rivalutazione dell’indennità di cassa, che si atterra a quota 60,00 euro.
Tra le novità di maggior rilevanza sociale figura l’introduzione di una clausola interamente dedicata alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. L’obiettivo espresso è promuovere soluzioni flessibili e migliorative rispetto alla normativa nazionale in materia di genitorialità e assistenza ai disabili di cui alla L. n. 104/1992. In questo contesto, dal 1° luglio 2026 i dipendenti beneficeranno di un monte ore annuale di 8 ore di permesso retribuito, fruibili anche a frazioni, per far fronte alle malattie dei figli sotto i 14 anni o per assistere i genitori che abbiano superato i 70 anni di età; tali permessi non saranno cumulabili da un anno all’altro laddove inutilizzati. Viene inoltre formalmente richiamata la facoltà aziendale di attivare forme di lavoro agile, ove sussistano i presupposti organizzativi e nei limiti previsti dalle norme di legge.
La tutela del lavoratore si estende anche all’istituto delle ferie. Qualora il datore di lavoro si trovi costretto a differire o interrompere i periodi di riposo già programmati per far fronte a eccezionali necessità aziendali, sarà tenuto a rimborsare al dipendente tutte le spese aggiuntive sostenute ed effettivamente documentate. Un’attenzione specifica è stata data al comparto dell’agriturismo, stabilendo che, qualora le esigenze gestionali impongano la variazione del giorno di riposo settimanale rispetto a quanto stabilito nella lettera di assunzione, la nuova collocazione debba essere comunicata al lavoratore con un preavviso minimo di una settimana.

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