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La corretta tassazione dell’impresa agricola dipende dalla natura delle attività svolte e dal rispetto dei requisiti previsti dal TUIR. La commercializzazione dei prodotti propri rientra nel reddito agrario, con compilazione del quadro RA, mentre il mero commercio di prodotti acquistati da terzi genera reddito d’impresa, da dichiarare nei quadri RF, RG o, se applicabile, LM. Per le attività di manipolazione e trasformazione, il trattamento fiscale varia in base ai prodotti ottenuti e al rispetto del principio di prevalenza. Le attività comprese nell’articolo 32 del TUIR restano nel reddito agrario; negli altri casi può trovare applicazione il regime forfettario dell’articolo 56-bis, con coefficiente di redditività del 15%. Per i servizi agricoli connessi, invece, il reddito può essere determinato forfettariamente applicando il coefficiente del 25%, purché siano utilizzate prevalentemente attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
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rewrite this title PA e trattamento accessorio 2026: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sull’aliquota al 15% in Italian
Summarize this content to 500 words L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali
