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La qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente, da sola, per affermare la responsabilità penale per occultamento delle scritture contabili. Con la sentenza n. 32985, depositata il 7 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che occorre dimostrare che il soggetto fosse concretamente a conoscenza della richiesta di esibizione formulata dagli organi verificatori e che abbia materialmente occultato, o concorso nell’occultamento, della documentazione. Il reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000, nella forma dell’occultamento, ha natura permanente e si consuma in occasione dell’ispezione, quando viene richiesta l’esibizione delle scritture obbligatorie. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ricavato la responsabilità dal ruolo gestorio di fatto senza individuare elementi idonei a provare la conoscenza della verifica e della richiesta documentale. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio.
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