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La locazione temporanea in esenzione IVA di immobili costruiti e rimasti invenduti può incidere sul calcolo del pro rata di detrazione dell’impresa costruttrice. Il punto decisivo è stabilire se tale attività rientri nell’“attività propria” del soggetto passivo. In linea generale, l’effettuazione occasionale di operazioni esenti da parte di un’impresa che svolge prevalentemente operazioni imponibili non determina l’applicazione del pro rata. Tuttavia, l’attività propria deve essere individuata in concreto, valutando non soltanto l’oggetto sociale, ma anche il collegamento funzionale dell’operazione con l’attività effettivamente esercitata. Con l’ordinanza n. 10162/2026, la Cassazione ha ritenuto che la locazione temporanea degli immobili invenduti, effettuata in attesa di condizioni di mercato più favorevoli alla vendita, costituisca una forma di gestione conservativa funzionalmente connessa all’attività dell’impresa costruttrice. Ne consegue la sua rilevanza ai fini della percentuale di detrazione IVA prevista dall’articolo 19-bis del DPR 633/1972.
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