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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026, ha istituito il codice tributo “7080” per consentire alle imprese della pesca di utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. L’agevolazione, prevista dall’articolo 4 del D.L. n. 33/2026, riconosce un credito fino al 20% della spesa sostenuta, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026. Il bonus può essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. Il codice va indicato nella sezione “Erario”, tra gli “importi a credito compensati”. L’importo fruibile è quello comunicato dal Ministero dell’agricoltura e disponibile nel cassetto fiscale. Se la compensazione supera il credito riconosciuto, il modello F24 viene scartato. Il codice può inoltre essere utilizzato per il riversamento totale o parziale dell’agevolazione.
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