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Sono stati forniti chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione del principio d’incentivazione per l’accesso al Credito d’imposta ZES Unica nel caso di investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2026, n. 169).
Una società srl, operante nel settore dell’edilizia privata e pubblica con una struttura produttiva situata in un territorio agevolabile ai fini della ZES Unica, ha riferito di aver effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026 un investimento consistente nell’acquisizione in leasing di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente alla propria attività. Il contratto di leasing è stato stipulato a febbraio 2026 e il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della Società sempre nel corso di febbraio 2026.
L’Istante intende accedere al credito d’imposta ZES Unica per l’annualità 2026 e il dubbio riguarda le disposizioni del provvedimento n. 3882/2026, con il quale sono stati approvati modelli di comunicazione preventiva e integrativa per gli investimenti da realizzare dal 2026 al 2028. In particolare:
– per gli investimenti del 2026, la comunicazione preventiva deve essere presentata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, indicando sia le spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio, sia quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;
– la comunicazione integrativa, a pena di decadenza, va presentata dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;
– il provvedimento richiede il rispetto del principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per il quale l’investimento non deve essere avviato prima della presentazione della comunicazione.
Poiché l’investimento in leasing si considera realizzato nel momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario (nel caso di specie, a febbraio 2026), la Società ha chiesto se la stipula del contratto o la consegna del bene prima della presentazione della comunicazione preventiva (da inviare a partire dal 31 marzo 2026) precludano l’accesso al Credito d’imposta.
In risposta, l’Agenzia ripercorre la disciplina del Credito d’imposta ZES Unica (articolo 16 D.L. n. 124/2023), originariamente previsto per il 2024, esteso al 2025 dalla Legge di bilancio 2025, e ulteriormente reiterato per gli anni 2026, 2027 e 2028 dalla Legge di bilancio 2026. Con quest’ultima legge, l’ambito territoriale è stato esteso anche alle zone assistite di Umbria e Marche, oltre alle già previste regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Per quanto non espressamente modificato dalle leggi di bilancio, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 17 maggio 2024.
In base alle norme richiamate:
gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale e riguardare l’acquisto (anche in leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, o terreni e immobili strumentali;
il momento di effettuazione degli investimenti si determina secondo le regole di competenza degli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
per i contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione, entro il limite di 100 milioni di euro per progetto;
la misura deve rispettare i limiti del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), con particolare riferimento all’articolo 14 sugli aiuti a finalità regionale.
L’articolo 6 del GBER delinea le regole sul principio d’incentivazione:
– l’aiuto ha un effetto d’incentivazione se il beneficiario presenta domanda scritta di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività;
– l’effetto di incentivazione si considera soddisfatto se la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti sulla base di criteri oggettivi (senza discrezionalità dello Stato membro) ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori del progetto, a eccezione dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta;
– l’avvio dell’investimento corrisponde alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Sono esclusi dall’agevolazione i progetti avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che l’investimento della Società Istante rispetti il principio di incentivazione. I motivi principali sono:
il Credito d’imposta ZES Unica è concesso sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato a valutazioni discrezionali dell’amministrazione finanziaria;
la misura agevolativa è stata reiterata senza soluzione di continuità per le annualità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 ad opera della legge di bilancio 2026;
il progetto di investimento risulta avviato (con la stipula del contratto di leasing a febbraio 2026) successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa (avvenuta il 1° gennaio 2026).
Di conseguenza, il fatto che l’investimento (stipula e consegna del bene) sia avvenuto a febbraio 2026, ossia prima della finestra temporale per l’invio della comunicazione preventiva (dal 31 marzo 2026), non costituisce un ostacolo, in quanto la legge istitutiva del diritto per l’anno 2026 era già in vigore.
Pertanto, la Società può beneficiare del credito d’imposta per l’anno 2026. in Italian

