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Il Quaderno dell’antiriciclaggio pubblicato dalla UIF il 6 ottobre 2026 approfondisce le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, applicabili dal 1° luglio. Il documento chiarisce che l’individuazione di un indicatore di anomalia o di un alert informatico non comporta automaticamente l’obbligo di inviare una SOS. I soggetti obbligati devono invece effettuare una valutazione concreta e motivata, considerando le caratteristiche delle operazioni e il contesto complessivo. Centrale è la qualità delle informazioni trasmesse, non il numero delle segnalazioni. Gli strumenti automatizzati possono supportare i controlli, ma non sostituire il giudizio del professionista. Per i destinatari non vigilati assumono rilievo l’individuazione del referente SOS e l’adozione di procedure interne. Le segnalazioni devono essere trasmesse senza ritardo. In caso di archiviazione dell’anomalia, è buona prassi documentare le motivazioni che hanno escluso il sospetto, anche in vista di eventuali controlli.
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Summarize in Italian this content to 750 words Le comunicazioni emesse a seguito dei controlli automatizzati possono evidenziare non soltanto
