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La conclusione positiva della composizione negoziata può produrre importanti effetti fiscali per l’impresa debitrice e per i creditori. Secondo l’articolo 25-bis, comma 5, del Codice della crisi, i benefici si applicano soltanto a determinati contratti o accordi e decorrono dalla loro pubblicazione nel Registro delle imprese, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2026. Per il debitore, la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio beneficia del regime previsto dall’articolo 88 del TUIR, senza comportare necessariamente una detassazione integrale. Il creditore può invece dedurre la perdita senza dimostrare gli ordinari elementi certi e precisi e recuperare l’IVA relativa al corrispettivo non incassato mediante nota di variazione. Quest’ultima può tuttavia obbligare il debitore a rettificare l’imposta già detratta, facendo emergere un nuovo debito IVA. Eventuali pagamenti successivi richiedono ulteriori variazioni, da considerare nella pianificazione finanziaria dell’accordo e nella valutazione dei benefici effettivi dello stralcio.
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