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Con la sentenza n. 34744 del 28 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la stessa persona può rispondere sia del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti sia di dichiarazione fraudolenta mediante il loro utilizzo. La deroga prevista dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 74/2000 serve infatti a evitare una duplicazione della responsabilità tra soggetti distinti, impedendo che l’emittente risponda automaticamente anche dell’utilizzo e viceversa. Tale principio, però, non opera quando entrambe le condotte siano concretamente riconducibili alla stessa persona fisica. Nel caso esaminato, la ricorrente agiva contemporaneamente come amministratrice di fatto della società emittente e come amministratrice di diritto della società che aveva utilizzato le fatture false. In presenza di questa duplice veste, la Cassazione ha quindi ritenuto configurabili cumulativamente i reati previsti dagli articoli 8 e 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
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rewrite this title INPGI, dichiarazione redditi 2025 tardiva: da ottobre scattano le sanzioni – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”
Summarize in Italian this content to 750 words Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione reddituale INPGI relativa ai redditi 2025
