Summarize this content to 500 words
La risposta n. 10/2026 dell’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente emesso ai sensi dell’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
La richiesta nasce dall’esigenza di fornire indicazioni uniformi ai Tribunali del distretto, dati gli orientamenti discordanti in merito all’assoggettamento di detti decreti all’imposta di registro e, in caso affermativo, se debba applicarsi l’aliquota proporzionale oppure l’imposta in misura fissa.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che il decreto di esdebitazione rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti all’imposta di registro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del TUR (d.P.R. n. 131/1986).
Il provvedimento costituisce l’esito di una verifica delle condizioni soggettive e premiali del debitore e gli attribuisce lo status giuridico di soggetto esdebitato, rendendo inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti.
Non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, il decreto non ricade nell’articolo 8, lettera c), della Tariffa (tassazione proporzionale), Parte prima, allegata al TUR.
Il decreto di esdebitazione è ricondotto all’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, ed è pertanto assoggettato all’imposta di registro in misura fissa. in Italian

