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Il D.L. n. 38/2026 (convertito con modificazioni dalla L. n. 88/2026) ha esteso la Rottamazione-quinquies ai debiti tributari e non tributari con gli enti territoriali (Comuni, Regioni e altri enti locali). La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 15 ottobre 2026).
La sanatoria è applicabile esclusivamente per i carichi riferiti a circa 1.500 enti locali che hanno adottato e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione il relativo provvedimento di applicazione entro il 31 luglio 2026.
Il contribuente deve corrispondere unicamente il capitale residuo, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.Per tributi e tasse locali (es. bollo auto, IMU, TARI) non sono dovuti sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio.Per le sanzioni amministrative (es. multe stradali) non sono dovuti gli interessi (comprese le maggiorazioni) e l’aggio.
Restano esclusi:
– i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;- i tributi locali gestiti in riscossione diretta o affidati a concessionari privati (per i quali gli enti possono introdurre regolamenti autonomi);- i debiti inclusi nella Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti relativi alle prime tre rottamazioni per cui si è decaduti, nonché quelli della Rottamazione-quater per i quali si sono persi i benefici entro il 30 settembre 2025.
Per individuare i debiti inseribili, dal 15 ottobre 2026 è possibile richiedere online sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il prospetto informativo, scaricabile tramite un link inviato via e-mail e valido per 5 giorni, sia dall’area riservata (accesso con SPID, CIE, CNS o credenziali fiscali) sia dall’area pubblica previa allegazione del documento di identità. Le domande di adesione si presentano esclusivamente in via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, indicando se si desidera pagare in soluzione unica o a rate (con rata minima di 100 euro). Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà le somme dovute, con scadenza di pagamento fissata al 31 marzo 2027 per il versamento unico o con possibilità di dilazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.
La definizione perde ogni efficacia in caso di mancato o insufficiente versamento della prima o unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano. in Italian

