rewrite this title Tirocinio dei commercialisti, il termine di cinque anni non può essere prorogat – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

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Il tirocinio professionale dei commercialisti perde efficacia trascorsi cinque anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica se, nel frattempo, il candidato non ha superato l’esame di Stato. Il termine non può essere prorogato né sospeso, anche in presenza di impedimenti personali, circostanze eccezionali o cause di forza maggiore. È quanto chiarito dal CNDCEC con il pronto ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, richiamando l’articolo 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012. Gli Ordini territoriali non dispongono infatti di alcun potere per estendere la validità del tirocinio o valutare deroghe caso per caso. Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, assume rilievo la situazione esistente alla data di presentazione della domanda: il tirocinio deve risultare ancora valido in quel momento. Una volta decorso il quinquennio, l’efficacia del periodo di formazione viene meno senza possibilità di intervento da parte dell’Ordine.
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