La conversione in Legge del D.L. n. 119/2018 ha introdotto importanti novità all’art. 3 dedicato alla Rottamazione delle cartelle-ter. Tra le più importanti si segnalano le modalità di pagamento rateale degli importi dovuti, gli effetti sul rilascio del DURC e la mitigazione delle conseguenze per tardivo versamento.
Con le modifiche approvate dal Senato, viene mantenuta ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, mentre, per quanto riguarda il pagamento rateale, il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a diciotto. L’ammontare della prima e della seconda rata, sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenze 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019.
Le restanti rate sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
La rottamazione delle cartelle-ter ha effetto anche in relazione al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nello specifico la conversione in Legge estende alla rottamazione-ter la norma che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
Pertanto, in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell’ambito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica.
Relativamente alla mitigazione delle conseguenze per tardivo versamento non si produce l’effetto di inefficacia della definizione se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni. Tale mitigazione è prevista anche per il ritardato versamento delle rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. In entrambi i casi non sono dovuti interessi.
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