La misura Incentivo Occupazione NEET a valere sul Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) è prorogata. L’incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’incentivo, a pena di decadenza, dovrà essere fruito, entro il 28 febbraio 2021.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.
L’incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato, per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

