In materia di agevolazioni “prima casa”, nel caso di un immobile in costruzione, il termine triennale di decadenza dalla potestà impositiva decorre non dalla stipula del rogito, ma dal momento in cui l’immobile è completato (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32121).
La Suprema Corte respinge il ricorso del contribuente avverso le decisioni della CTR e CTP per aver affermato che l’Agenzia delle Entrate non fosse decaduta dalla potestà impositiva, nonostante il decorso di un triennio dalla registrazione dell’atto di compravendita dell’immobile per cui è processo.
In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa” ha già affermato che il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici; in tal caso, tuttavia, il termine triennale, per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e della connessa soprattassa, decorre a carico dell’amministrazione finanziaria non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
È noto, poi, che quando si tratti di vendita avente ad oggetto un’abitazione di lusso assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la c.d. “prima casa”, all’IVA con aliquota del 4%, in luogo di quella ordinaria, l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta è emesso dall’Ufficio direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, idonea a far sorgere un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria.
Dunque, quando l’atto soggetto a registrazione oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, come nel caso di specie, sia costituito da una compravendita di un immobile ancora in costruzione, è all’evidenza come il termine triennale di decadenza dalla potestà impositiva inizierà a decorrere non dalla stipula del rogito, bensì dal momento in cui l’immobile in costruzione è stato completato e risulta così consentito all’amministrazione finanziaria accertare l’esatta natura del bene edificato e, in particolare, se si tratta o meno di abitazione di lusso, perciò soggetto all’aliquota dell’IVA ordinaria e non a quella agevolata accordata per la c.d. “prima casa” che costituisca abitazione non di lusso.
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