Registro delle imprese: cancellazione anche senza pec




È necessario procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo pec. (Ministero dello sviluppo economico – circolare n. 3712/C del 18 gennaio 2019).

Con riferimento all’obbligo per le imprese individuali di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata è previsto che tali imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificato. L’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. (art.5, comma 2, del D.L. n.179/2012).
Per quanto riguarda, invece, le imprese costituite in forma societaria queste sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Tutte le imprese, invece, già costituite in forma societaria, devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art.2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. (art. 16, comma  6 bis dell’art. 16 del D.L.n.5/2012).
In una precedente circolare del Mise la n. 3664 del 2003 era stata adottata un’interpretazione in base alla quale la sanzione per mancata comunicazione dell’indirizzo pec prevista per leimprese individuali (art. 5,comma 2 del D.L. n.179 del 2012) e consistente nella sospensione temporanea della richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese, non fosse applicabile nel caso di presentazione di istanza di cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle imprese.
La motivazione in base alla quale tale interpretazione è stata adottata risiede nel fatto che l’obbligo di iscrizione della pec sia a carico delle imprese individuali attive escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di iscrizione di cancellazione.
Questa circolare continua ad applicarsi regolarmente, anche se non si può non osservare, che allo stato attuale, essendo trascorsi molti anni dall’insorgenza dell’obbligo di comunicare la pec, non dovrebbe più prospettarsi l’ipotesi di un’impresa che ancora non abbia comunicato il proprio indirizzo pec. Si consideri che le nuove imprese assolvono all’obbligo al momento della prima iscrizione e che quelle già iscritte alla data di entrata in vigore del d.l. n.185 del 2008 per le società e del d.l. n. 179 del 2012 rispettivamente dovevano iscrivere la pec entro il 29 novembre 2011 ed entro il 30 giugno 2013.
Con riguardo alle imprese costituite in forma collettiva, il legislatore parallelamente a quanto previsto per le individuali, ha previsto la sanzione della sospensione dell’iscrizione in caso di mancanza della comunicazione dell’indirizzo pec. Tuttavia non ha richiesto esplicitamente il requisito dell’attività della gestione della società. Pertanto adottando un’interpretazione letterale anche se l’oggetto dell’istanza è la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo pec l’iscrizione dell’istanza viene sospesa.
La conseguenza sarebbe, però, che il Registro delle imprese certificherebbe che l’impresa è in vita anche quando di fatto non lo è. Nonostante l’ostacolo costituito dal fatto che la norma non specifica che l’obbligo di comunicare la pec sussista solo nel caso di imprese attive, le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo pec, possano ritenersi estensibili anche alle società.
Si ritiene, infatti, che il requisito della vigenza dello stato di attività dovrebbe restare, anche per le società, un presupposto imprescindibile per l’applicazione della sanzione. Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese. Nonostante l’avvenuta violazione dell’obbligo di legge inerente la comunicazione della pec, può ritenersi prevalente, soprattutto in funzione dell’affidamento dei terzi, l’interesse a che il Registro delle imprese dia atto della reale situazione nella quale versa l’impresa.
Si aggiunga che in ogni caso la Camera, seppure negasse l’iscrizione in via temporanea, dovrebbe provvedere alla stessa attuando la procedura d’ufficio, di fronte al perpetuarsi del comportamento omissivo, per il fatto di essere venuta a conoscenza della notizia della cessazione dell’attività, a seguito della presentazione dell’istanza. Infatti l’iscrizione della cessazione dell’attività di impresa è obbligatoria e ad essa la Camera deve, comunque, provvedere d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 munendosi di un decreto del Giudice del Registro. Resta salva, ovviamente, l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.
Concludendo, anche per motivi di omogeneità di adozione del criterio interpretativo, si ritiene sostenibile la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo pec.





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