Istituito il nuovo codice tributo “VAET” per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro, previste dalla finanziaria 2019.
Il codice tributo “VAET” è denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per il versamento delle suddette maggiorazioni. In sede di compilazione del modello di versamento F23: nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.; nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento; nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2019, la legge di bilancio 2019 ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. In particolare, l’aumento del 20% riguarda le violazioni relative: alla maxisanzione per lavoro nero; alla somministrazione, distacco nazionale, appalto; agli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale; alla durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
Sono aumentate, invece, del 10%, gli importi per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Dette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Link all’articolo originale

