Con la Risposta all’Interpello n. 14 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori della grande distribuzione (GDO) che hanno optato entro il 31 dicembre 2018 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2019, possono procedere alla defiscalizzazione graduale dei registratori di cassa, fino ad esaurimento della memoria fiscale, ma non oltre il termine per la liquidazione periodica di gennaio 2019.
L’istanza di interpello riguarda il caso di un operatore della grande distribuzione che ha mantenuto fino al 31 dicembre 2018 la certificazione delle vendite tramite gli scontrini fiscali, quindi senza optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi prevista specificamente per gli operatori GDO.
Nel 2018, con effetto dal 1° gennaio 2019, ha optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, deve procedere alla defiscalizzazione dei registratori di cassa.
A tal fine, ciascun punto vendita viene dotato di un Server-RT collegato ai registratori di cassa attualmente in uso che saranno via via “defiscalizzati”.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda:
– i tempi da rispettare per la defiscalizzazione dei registratori di cassa;
– la possibilità di emissione, in luogo degli scontrini fiscali, di un documento commerciale conforme ai requisiti ministeriali, che rechi il logotipo MF seguito da matricola in calce allo stesso e la dicitura: “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”. Nel caso in cui il documento commerciale abbia efficacia fiscale la dicitura non sarà riportata ed il documento verrà integrato con il codice fiscale o il numero della partita IVA dell’acquirente;
– la possibilità di emettere il suddetto documento utilizzando le stampanti “fiscali” ad oggi in uso per gli scontrini sino ad esaurimento/obsolescenza/necessità di ripristino delle stesse.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in considerazione della ratio seguita dal legislatore in tema di passaggio alla fatturazione elettronica e alla memorizzazione con successivo invio dei dati dei corrispettivi (vale a dire il minor aggravio economico/organizzativo possibile per i contribuenti), pur in assenza di espresse indicazioni normative, deve ritenersi che tale passaggio possa avvenire, fermo il tempestivo versamento dei tributi e la regolare certificazione delle operazioni, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, legati anche alle dimensioni dei soggetti coinvolti. Di conseguenza:
– la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a Server-RT può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l’intervento dei soggetti incaricati. In particolare, nella fattispecie oggetto di interpello, deve ritenersi compatibile con l’attuale quadro normativo, che la procedura di defiscalizzazione si perfezioni entro il termine previsto per la liquidazione periodica IVA del mese di gennaio 2019 (16 febbraio 2019);
– per quanto riguarda il documento commerciale per la certificazione delle operazioni, deve ritenersi valido il documento emesso per mezzo di un registratore di cassa, utilizzando le relative stampanti fiscali (sino a loro esaurimento), che rispetti il contenuto minimo ministeriale, ancorché rechi il logotipo MF seguito dalla matricola in calce, purché riporti un’indicazione idonea a fugare qualsiasi dubbio circa la sua portata esclusivamente commerciale, e non fiscale (ad esempio, “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”). Nelle ipotesi in cui tale documento, a richiesta dell’acquirente, debba essere valido anche ai fini fiscali, oltre a riportare le ulteriori informazioni (ossia, il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente) deve essere rimossa la predetta indicazione “non valido ai fini fiscali”.
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