In caso di sublocazione di un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate e utilizzato per l’attività di trasporto in contro proprio, non sussiste il divieto di sublocazione previsto per il trasporto di cose per conto di terzi (Ministero Ambiente – circolare 28 gennaio 2019, n. 1).
Relativamente al trasporto di cose per conto di terzi, il Ministero dell’Ambiente ha espressamente previsto il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intento di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità di veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate.
Il divieto riguarda il caso in cui si via la cessione in locazione di veicoli ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
Qualora il veicolo venga utilizzato per uso proprio e trattandosi di veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, il suddetto divieto non sussiste, risultando non applicabili le disposizioni di settore inerenti il possesso dei titoli autorizzativi.
In altre parole, l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel predetto limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l’utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada.
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