Pubblicato il Provvedimento n. 37461/2019, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito nella misura del 30 per cento la riduzione forfetaria del cambio applicabile ai redditi prodotti in franchi svizzeri nel 2018 nel comune di Campione d’Italia.
I redditi percepiti in franchi svizzeri dai contribuenti di Campione d’Italia devono essere convertiti in euro ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRES e le relative imposte sono versate in Euro.
In particolare, ai fini IRPEF, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, e i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio franco svizzero – euro ridotto forfetariamente. La riduzione forfetaria è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro, ed è determinata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Banca d’Italia. In ogni caso, la riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Per l’anno d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la riduzione forfetaria applicabile al cambio franco svizzero – euro per la determinazione del reddito imponibile è fissata nella misura minima del 30 per cento, poiché la rilevazione dei valori di cambio ha evidenziato una svalutazione che avrebbe determinato una diminuzione della percentuale della riduzione forfetaria al di sotto della valore minimo.
Anche i redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti soggetti ad IRES iscritti alla CCIAA di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, sono computati in euro sulla base del cambio franco svizzero – euro. In tal caso, la riduzione forfetaria del cambio è fissata nella misura del 30 per cento, senza aggiustamenti legati al valore del cambio.
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