Pronte le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti i redditi non dichiarati (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2019, n. 37776).
Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:
– redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione della “Cedolare secca sugli affitti”, alternativo al regime ordinario;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– assegni periodici;
– redditi di partecipazione, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
– redditi diversi;
– redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria ovvero ad altri regimi di tassazione;
– redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
– redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie.
Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati: identificativo della comunicazione, dati presenti in Anagrafe tributaria, estremi del modello di dichiarazione presentato, importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni sopra indicate, agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell’assistenza dei CAM e degli Uffici delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione. E’ possibile altresì trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

