Il Fisco definisce il concetto di “abitazione principale”




Per il Fisco un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5314).

Nella fattispecie posta all’esame della Suprema Corte venivano impugnati davanti alla Commissione Provinciale di Grosseto gli avvisi di accertamento in rettifica dell’ICI relativa agli anni 2007 e 2008 emessi sul presupposto che l’immobile posseduto dalla contribuente non potesse essere qualificato quale abitazione principale. La CTP rigettava il ricorso affermando non dovuta l’esenzione dell’imposta in quanto il coniuge della contribuente si era, a sua volta, avvalso del beneficio fiscale; contrariamente, la Commissione Tributaria Regionale riteneva che la norma fiscale di riferimento non subordinasse il beneficio al requisito della convivenza e che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado ciascuno dei due coniugi, anche non separati, potesse avere una propria «abitazione principale».
Avverso la sentenza della CTP il Comune ha proposto ricorso per Cassazione.
Il ricorso viene accolto, in quanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 la normativa sull’ICI stabilisce che affinché possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. E che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.
In una sentenza del 2010 tra l’altro la Cassazione ha sostenuto che in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità nel tempo.
Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Castiglione della Pescaia mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in Firenze ma aveva usufruito in tale Comune dell’agevolazione in materia di ICI.
La CTR ritenendo possibile che ogni coniuge, anche non separato, potesse avere una propria “abitazione principale” non si è uniformato al suesposto principio di diritto.
Va conseguentemente accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata.
La causa, però, non ha bisogno di nessun ulteriore accertamento di fatto e, pertanto, deve essa essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto dei ricorsi di primo grado del contribuente attesa l’infondatezza della sua pretesa di fruire del beneficio collegato all’abitazione principale.






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