Immobili dell’impresa agricola e agrituristica: imputazione dei costi di manutenzione



Con la recente Ordinanza n. 5954 del 29 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale i costi relativi a lavori di ristrutturazione o miglioramento di immobili utilizzati dall’azienda che svolge due attività complementari – attività agricola e agrituristica – gestite come imprese distinte e assoggettate a distinti regimi fiscali, devono essere imputati a ciascuna attività secondo il principio di inerenza, tenendo conto della natura dei lavori in rapporto al loro effettivo scopo.

La scelta imprenditoriale di gestire le due attività agricola e agrituristica sugli stessi beni immobili (fondo rustico e fabbricati rurali) organizzandoli in due diverse aziende, con contabilità separata e diverso regime fiscale, implica una valutazione circa l’inerenza dei costi sostenuti per i lavori sugli immobili, che tiene conto non tanto del bene, ma dell’impresa che ne beneficia.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’azienda agricola con complementare attività agrituristica, ha optato per la gestione separata delle singole attività, assoggettandole a distinti regimi fiscali, seppur entrambe svolte sul medesimo fondo e utilizzando i medesimi fabbricati; in particolare:
– per l’impresa agricola ha scelto di applicare il regime ordinario, con deduzione/detrazione analitica dei costi e dell’IVA;
– per l’impresa agrituristica ha optato per il regime forfetario, che prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento dei ricavi ai fini delle imposte dirette, e la detrazione forfetaria nella misura del 50 per cento dell’imposta sulle fatture emesse ai fini dell’IVA, considerando quindi irrilevanti le fatture passive.
In relazione a lavori di ristrutturazione e miglioramento eseguiti sugli immobili, i relativi costi sono stati imputati all’attività agricola, con conseguente deduzione analitica e detrazione dell’IVA, in considerazione della destinazione urbanistica ed edilizia rurale degli edifici. Tale scelta è stata valutata corretta dai giudici tributari, che hanno considerato l’inerenza dei costi all’attività agricola sulla base del carattere fondamentalmente complementare dell’attività agrituristica rispetto a quella agraria e della destinazione agricola degli edifici oggetto di interventi.
La Corte di Cassazione, riformando la decisione dei giudici tributari, ha affermato invece che nell’ipotesi di due attività complementari esercitate nel medesimo immobile e gestite in modo distinto, ai fini della riconducibilità delle spese sostenute ad una o all’altra delle due attività contabilmente separate, deve ritenersi determinante alla verifica dell’inerenza la natura dei lavori in rapporto al loro scopo e non la destinazione urbanistica ed edilizia degli immobili.
Nella fattispecie, osserva la Corte Suprema, la documentazione (titoli edilizi presentati ai competenti uffici comunali) ha dimostrato che i costi riguardavano lavori per una piscina, progettazione e realizzazione di alloggi da destinare ad attività ricettiva da potenziare e migliorare.
Date le finalità dei lavori eseguiti, conclude la Corte di Cassazione, le opere risultano connesse all’attività ricettiva, che è propria dell’impresa agrituristica e non di quella agricola; i relativi costi, pertanto, devono ritenersi correttamente imputabili all’attività di agriturismo.





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