30 apr 2019 Seguono alcuni aspetti normativi del rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali, siglato il 26/3/2019, tra la CIFA, la FEDERLAB e la FIALS, la CONFSAL.
Il presente CCNL decorre dall’1/3/2019 e scadrà il 28/2/2022 ed il rinnovo andrà effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale ed in caso di prolungamento delle trattative oltre la data del 31/10/2019, ai lavoratori sarà riconosciuta un’indennità di vacanza contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Rappresentanze sindacali
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) di Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite in luogo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I Dirigenti Sindacali hanno diritto ad un massimo di 75 ore annue di permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi sindacali di appartenenza.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti che sono complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende che occupano più di 51 dipendenti e pari ad un’ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente nelle aziende che occupano da 16 a 50 dipendenti.
Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
L’azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali a favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL a fronte della presentazione dei lavoratori di specifica delega autorizzativa.
Gli importi saranno pari all’1% della retribuzione lorda.
Gli importi andranno bonificati mensilmente alle OO.SS. destinatarie.
Ad ogni R.L.S. spettano, per l’espletamento del relativo mandato, permessi retribuiti nella misura che segue:
a) 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano lino a 5 dipendenti;
b) 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
c) 40 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 15 dipendenti.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a) quadri: 180 giorni:
b) Categoria E e F: 120 giorni;
c) Categoria C e D: 90 giorni;
d) Categoria B: 60 giorni.
e) Categoria A: 30 giorni.
Il periodo di prova convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL.
Malattia
II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi.
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
Durante il periodo di malattia i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell’INPS.
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sci eventi morbosi in ragione d’anno di calendario (01 gennaio – 31 dicembre), ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; dal settimo evento morboso nell’anno al lavoratore non sarà corrisposto alcuna indennità;
b) al 75% della retribuzione giornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 20° giorno;
c) al 100% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° al 180° giorno.
Infortunio
Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un’intera quota retribuzione giornaliera. Per i giorni successivi al primo, il datore di lavoro integrerà l’indennità corrisposta dall’INAlL fino a raggiungere il 100% della retribuitone giornaliera.
Preavviso
I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento o dimissioni sono i seguenti.
|
Categoria |
Anzianità fino a 5 anni – Giorni di calendario |
Anzianità tra 5 e 10 anni – Giorni di calendario |
Anzianità oltre i 10 anni – Giorni di calendario |
|---|---|---|---|
| F e Quadri | 60 | 90 | 120 |
| D e E | 30 | 45 | 60 |
| A, B e C | 15 | 30 | 45 |
Lavoratori di Primo Ingresso
Sono definiti di “Primo Ingresso” i lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale pregressa nella specifica mansione ad essi assegnata o che abbiano un’esperienza pregressa non superiore a 6 mesi.
Nell’ottica di favorire l’acquisizione di specifiche competenze finalizzate al l’inserimento dei lavoratori di Primo Ingresso, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 80 ore nei primi due anni dall’assunzione secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato, allatto dell’assunzione, unitamente al contratto di lavoro. La formazione potrà essere erogata dai datore di lavoro o da un proprio delegato.
In ragione dell’obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore di Primo Ingresso, ai datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall’assunzione, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento, nella misura stabilita dalle tabelle retributive allegate al presente CCNL.
Potranno essere assunti in regime di Primo Ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni rientranti nelle Categorie E, D, C e B.
Regime del Reimpiego
Le Parti convengono che rientrano in un particolare regime definito di “Reimpiego” le assunzioni finalizzate al reinserimento di lavoratori con più di 50 anni di età, di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, di lavoratori di qualsiasi età disoccupati di lunga durala privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, di soggetti espulsi dal mercato del lavoro e percettori di ammortizzatori sociali e di soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l’impiego.
Nell’ottica di favorire l’acquisizione di specifiche competenze finalizzale al reinserimento dei lavoratori rientranti nel regime di Reimpiego, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 80 ore nei primi due anni dal l’assunzione secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato, all’atto del l’assunzione, unitamente al contratto di lavoro.
La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato.
In ragione del l’obbligo di erogare una specifica formazione al lavoratore in regime di Reimpiego e di garantirne il reinserimento occupazionale, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al suddetto lavoratore, per i primi due anni dall’assunzione, una retribuzione ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento, nella misura stabilita dalle tabelle retributive allegate al presente CCNL.
L’assunzione di lavoratori in regime di Reimpiego dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere a tempo indeterminato.
Potranno essere assunti in regime di Reimpiego i lavoratori chiamati a svolgere mansioni rientranti nelle Categorie E, D, C e B.
Apprendistato professionalizzante
Le Parti concordano che la durata del contralto di apprendistato professionalizzante e di minimo 18 mesi e massimo 36 mesi secondo quanto riportato:
Livello di inquadramento
a. Categoria A e B: 18 mesi;
b. Categoria C: 24 mesi:
c. Categoria D. E F e Quadri: 36 mesi.
L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all’azienda secondo quanto riportato:
Livello di inquadramento
a. Categoria A e B: 120 ore;
b. Categoria C: 160 ore;
c. Categoria D, E F e Quadri: 180 ore.
Il trattamento economico da riconoscere all’apprendista sarà così determinato:
1) per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al te/mine del periodo di apprendistato;
2) per il secondo anno I’80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
3) per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Lavoro a tempo determinato
Al contralto di lavoro subordinato può essere apposto un termine.
La durala dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 12 mesi.
Il contralto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee al l’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori:
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Qualora il limite dei 12 mesi sia superato in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del suddetto limite.
Oltre il limite dei 12 mesi o 24 in presenza delle causali sopra esposte, è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 pei cento fino al decimo giorno e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
a) i datori di lavoro che occupano da 0 a ‘I dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato:
b) i datori di lavoro che occupano da 5 a IO dipendenti, possono assumere fino a 4 lavoratori:
c) i datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all’unità superiore.
Contratto a tempo parziale
In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa.
Le clausole clastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente CCNL; tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale, dell’orario di lavoro concordato tra le parti.
E’ prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base.
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