Ulteriori chiarmenti sono forniti dall’Agenzia delle entrate sulle cause ostative relative all’applicazione del regime forfetario con la risposta del 30 aprile 2019, n. 133.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In particolare, tale lettera prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per completezza, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Nella fattispecie contenuta nella risposta in oggetto, l’istante esercita l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) ed è attualmente titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di una S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento nonché amministratore della stessa; l’attività esercitata è, quindi, riconducibile a quella della società in cui possiede la partecipazione. L’interpellante fa presente di aver superato, nel corso del periodo d’imposta 2018, la soglia dei ricavi prevista per poter usufruire del regime dei minimi, pur restando al di sotto del limite previsto dal regime forfetario. L’interpellante chiede se, tenuto conto della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nonché dell’assenza di una disposizione normativa transitoria che preveda una finestra temporale volta a consentire al contribuente di poter rimuovere in tempo utile le cause ostative, possa operare nel corrente anno d’imposta 2019 per la propria attività professionale con il c.d. nuovo regime forfetario come modificato dalla legge di bilancio 2019.
Per l’Amministrazione finanziaria il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.
Con riferimento alla seconda condizione, dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione L), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d), l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione di un documento di prassi (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019), qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

