Circolare di Unionmeccanica-Confapi sulla successione di contratti a termine in somministrazione



Unionmeccanica-Confapi con circolare del 30/4/2019, fornisce chiarimenti in merito alla successione di contratti a termine in somministrazione presso il medesimo utilizzatore.

La Circolare emessa da Unionmeccanica Confapi il 30 aprile 2019, interviene in risposta alle richieste di chiarimenti inviate da parte di alcune associazioni territoriali, in merito alla circolare di Assolavoro Servizi del 15 marzo scorso, sulla durata massima della successione di contratti a termine del lavoratore somministrato presso il medesimo utilizzatore.


“Con l’Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di somministrazione, sottoscritto lo scorso 21/12/2018, le parti hanno stabilito che, nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima della successione dei contratti a termine tra Agenzia e Lavoratore è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Per quanto concerne il vigente CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica – Unionmeccanica Confapi, nella circolare di Assolavoro la durata massima dei contratti a termine viene fatta erroneamente coincidere con il limite massimo di 44 mesi di cui all’articolo 4., paragrafo A) che, invece, si riferisce al limite di utilizzo del medesimo lavoratore presso la medesima azienda attraverso la “sommatoria” di contratti a termine e periodi di missione in somministrazione per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai fini dell’acquisizione del diritto del lavoratore alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
A differenza di quanto sostenuto nella sopra citata circolare di Assolavoro, si evidenzia che attualmente il Ccnl Piccola e Media Industria Metalmeccanica – Unionmeccanica Confapi non prevede una disciplina derogatoria ai limiti di durata previsti dalla legge in caso di successione di più contratti a termine.
Pertanto, nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima delle missioni del lavoratore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, non può superare, nel nostro settore, i limiti massimi legali di 12 mesi, ovvero di 24 mesi in presenza di una delle causali previste dalla legge, in linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015 così come modificato dal D.L. n.87/2018 (c.d. Decreto Dignità).”





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